ASSOCIAZIONE CULTURALE “ZOE’”
Art.1 Costituzione e sede
a) A norma dell’Art.18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile è costituita Associazione culturale “Zoè”, con sede in Roma, Via Carlo Zucchi 30.
Art. 2 Principi e scopi
a) L’Associazione è un centro che opera nel settore materno infantile e prima infanzia a carattere volontario.
b) L’Associazione si propone di:
- promuovere ed organizzare incontri;
- offrire spazi didattici;
- offrire i suoi spazi ai soci che scelgono di avere il proprio bambino in ambiente extraospedaliero;
- organizzare momenti educativi per i bimbi;
- rendere i genitori più autonomi;
- promuovere un’evoluzione più armonica della vita familiare;
- contribuire alla diffusione di una cultura per la maternità consapevole;
- diffondere informazioni corrette sull’evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio, per consentire alle donne una gestione maggiore della propria salute e contribuire al mantenimento della fisiologia della nascita;
- favorire la ricerca e il confronto fra madri e coppie sugli aspetti relativi all’allattamento, allo svezzamento ed alla crescita del bambino;
- collaborare con organismi pubblici e privati operanti nel campo della maternità e dell’infanzia, per ampliare le possibilità di intervento e scelta a favore delle famiglie;
- organizzare servizi sociali e di pronto intervento socio-sanitario innovativo e sperimentale al fine di verificarne la proponibilità in ambito pubblico;
- proporre il riconoscimento e l’acquisizione da parte degli organismi pubblici del bagaglio culturale e scientifico creato dalle associazioni di base nel settore materno – infantile;
- produrre e distribuire materiale divulgativo e didattico in diverse forme;
- promuovere tutte le iniziative che riterrà più idonee per la tutela della maternità;
- offrire ai soci una biblioteca di consultazione, nonché tutti i materiali e prodotti utili a sostegno di quanto proposto all’interno dei programmi didattici e delle attività;
- ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti.
c) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l’Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali.
Art. 3 Caratteristiche dell’Associazione
L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso i suoi organi; non ha finalità di lucro ed è pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione e la quota o il contributo associativo è intrasmissibile.
Art. 4 Soci dell’Associazione
a) Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne condividano le finalità. Coesisteranno SOCI ORDINARI E SOCI COLLABORATORI (che parteciperanno attivamente allo svolgimento delle attività dell’associazione);
b) Le richieste di iscrizione all’Associazione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.
c) La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione al massimo entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
d) I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.
e) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre anni. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.
f) I soci sono tenuti:
– al pagamento della tessera sociale o di eventuali quote contributive mensili o con altre periodicità in relazione alle attività dell’Associazione ;
– alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
g) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
– qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
– quando si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo ;
– qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Art.5 Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo (Presidente – Segretario – Tesoriere – Consigliere )
- la Presidente
Art.6 L’Assemblea
a) L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti.
b) L’Assemblea:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari ;
- delibera la costituzione di sezioni, società e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo ;
- apporta le modifiche allo statuto.
c) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
d) In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
e) La seconda convocazione dell’Assemblea può avere luogo almeno un’ora dopo la prima.
f) L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno; in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 della base sociale. In questo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
g) L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno sedici giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonchè l’ordine del giorno in discussione.
h) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
i) Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
m) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione dell’intero corpo sociale, se l’elezione non avviene nel corso dell’Assemblea.
n) Il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione.
b) decide l’importo della quota associativa annua ;
c) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via fino alla distribuzione delle cariche.
Il Consiglio Direttivo uscente, per l’ordinaria amministrazione, resta in carica fino alla sua sostituzione.
d) Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall’associazione per il conseguimento dei propri fini.
e) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
f) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.
g) Il Consiglio Direttivo dura in carica di norma, 3 anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo un membro del consiglio direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.
h) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto.
i) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria ogni mese, e, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
l) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
m) Il Consiglio Direttivo:
- formula i programmi di attività previsti dallo statuto e li sottopone all’assemblea;
- attua le deliberazioni dell’assemblea;
- decide l’importo delle quote supplettive per determinati servizi;
- propone all’assemblea il regolamento di applicazione dello statuto;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- decide le forme e le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate nella zona;
- è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
Art. 8 Il Presidente
a) Il Presidente:
- rappresenta l’associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, ed assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l’attività dell’Associazione ;
b) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, un vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi.
d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Art. 9 Dimissioni
a) I soci possono dare le dimissioni dall’Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’assemblea per investimenti e interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell’Associazione all’atto della presentazione delle dimissioni.
b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
c) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso spetta al Presidente dell’Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
d) Le somme versate per il tesseramento e per eventuali servizi dell’Associazione già usufruiti non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 10 Gratuità degli incarichi
a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
b) Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.
Art. 11 Patrimonio e bilancio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- proventi da tesseramento;
- eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell’Associazione;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
- Si specifica che il consiglio direttivo si impegna ad impiegare l’avanzo di gestione dell’anno precedente con relativo verbale.
Art. 12 Esercizi sociali
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 13 Responsabilità amministrative
a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria la firma del Presidente.
b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento del Presidente.
Art. 14 Modifiche statutarie
Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea.
In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il cinquanta per cento più uno del corpo sociale.
In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti in assemblea.
Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.
Art. 15 Scioglimento dell’Associazione
a) Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti all’assemblea purché questi rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno del corpo sociale.
b) In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad un ente locale o ad una associazione o a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport.
c) La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Assemblea.
Art. 16 Disposizione finale
a) Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda al regolamento interno che ha validità statutaria.
b) Per quanto non compreso nel presente statuto e nel regolamento interno decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.